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Home News Luogotenenza IMA L’organizzazione periferica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme: le Luogotenenze, le Delegazioni Magistrali, le Sezioni e le Delegazioni Locali*

22/09/2018
L’organizzazione periferica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme: le Luogotenenze, le Delegazioni Magistrali, le Sezioni e le Delegazioni Locali*

SOMMARIO: 1. L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme come ente di diritto canonico, di diritto vaticano e di diritto pontificio. – 2. L’inscindibilità dell’Ordine come persona giuridica e i tratti essenziali del regime normativo. – 3. Le organizzazioni periferiche dipendenti: le Luogotenenze e le Delegazioni Magistrali. – 4. Le organizzazioni periferiche dipendenti: le Sezioni. – 5. Le organizzazioni periferiche dipendenti: le Delegazioni locali di Sezione e le Delegazioni locali dirette.

1. Una riflessione sintetica, ma attendibile, sull’organizzazione periferica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, sulla sua configurazione e sui suoi risvolti applicativi, non può non prendere l’avvio dal vigente Statuto, approvato l’8 luglio 1977 e parzialmente modificato il 1 febbraio 1996, che definisce la natura giuridica dell’Ordine e ne disciplina, da un lato, l’organizzazione e il governo centrale (Titolo III), dall’altro, la struttura territoriale e l’organizzazione periferica (Titolo V).
A titolo di premessa, è utile sottolineare che l’Ordine è una persona giuridica di diritto canonico (art. 1 statuto; Lettere Apostoliche di Sua Santità Pio XII del 14 settembre 1949 e di Sua Santità Giovanni XXIII dell’8 dicembre 1962) e una persona giuridica vaticana (art. 1 statuto; Rescritto di Papa Giovanni Paolo II del 1996), avente sede legale a Roma nello Stato della Città del Vaticano (art. 2 statuto), ma è pure un ente di subcollazione pontificia, direttamente soggetto all’autorità e al controllo della Santa Sede e, dunque, sottoposto al diritto pontificio.
L’Ordine è un “corpo solo”, guidato dal Cardinale Gran Maestro - nominato dal Santo Padre tra i Cardinali di Santa Romana Chiesa (art. 17, n. 1, statuto) - organo di governo centrale (art. 61, Direttive per il rinnovamento del 3 maggio 1999), coadiuvato dal Gran Magistero e dai suoi membri [il Luogotenente Generale; il Governatore Generale; i Vice Governatori Generali; il Cancelliere dell’Ordine; il Cerimoniere dell’Ordine; gli altri membri dell’Ordine scelti e nominati dal Gran Maestro (art. 20 statuto)], dalla sua Presidenza (art. 23 statuto), nonché dalla Consulta (art. 16 statuto) e dagli ulteriori organi delineati nel Titolo III dello statuto [ad esempio, il Patriarca Gran Priore (art. 18 statuto) e l’Assessore (art. 19 statuto)].

2. Quale persona giuridica di diritto canonico, l’Ordine è un’associazione di fedeli laici, aperta anche agli ecclesiastici, che opera nell’ambito della Chiesa Cattolica (art. 4, Direttive per il rinnovamento del 3 maggio 1999) ed ha natura di pubblica associazione internazionale di fedeli, poiché i suoi membri sono diffusi al di là delle frontiere nazionali (art. 8, Direttive per il rinnovamento del 3 maggio 1999, in conformità al Canone 312 § 1 Cod. dir. can.).
In punto di diritto, l’Ordine è retto dalle norme generali e comuni del diritto canonico, dalle fonti di diritto vaticano, dalle norme pontificie, dalle disposizioni ecclesiastiche particolari, dalle norme dello statuto (art. 3, Direttive per il rinnovamento del 3 maggio 1999), dai regolamenti, da altre norme (rescritti, provvedimenti, consuetudini), dalle regole di protocollo, dalle direttive e dalle disposizioni operative (art. 9, Norme e disposizioni operative a seguito della Consulta 2003).
Ferma la sua unitarietà e inscindibilità come persona giuridica, l’Ordine, nei singoli Stati, è territorialmente articolato in tre differenti tipi di “organizzazioni locali”: le organizzazioni di primo livello, denominate Luogotenenze (o, in alternativa, Delegazioni Magistrali); le organizzazioni di secondo livello, qualificate Sezioni; le organizzazioni di terzo livello, soprannominate Delegazioni locali (art. 36 statuto).

3. Le Luogotenenze (o le Delegazioni Magistrali) sono “organizzazioni periferiche dipendenti” (art. 24, comma 2, lett. e, statuto), ubicate - in numero di una o più - nei singoli Stati nazionali (art. 36 e art. 37, n. 1, statuto), ognuna avente una propria giurisdizione territoriale (art. 37, n. 1, statuto) e una propria competenza territoriale (art. 37, n. 4, statuto), organizzate secondo le norme dei relativi ordinamenti statali (art. 37, n. 3, statuto) e volte a conseguire gli scopi del sodalizio (art. 2 statuto) e ad assicurare il rispetto dello statuto e delle altre norme dell’Ordine, nonché l’esatto adempimento delle direttive impartite dal Cardinale Gran Maestro, dal Gran Magistero e dalla Sua Presidenza, delle disposizioni emanate dalle stesse Luogotenenze (o Delegazioni Magistrali) e dai rispettivi Consigli, tenendo conto delle legittime tradizioni, consuetudini e esigenze dei singoli ordinamenti giuridici (art. 37, n. 4, statuto).
La configurazione delle Luogotenenze (o Delegazioni Magistrali) come organizzazioni periferiche dipendenti, dotate di una propria competenza territoriale, conferisce a queste organizzazioni locali (art. 36 statuto) “un alto livello di autonomia”, nei limiti delle diverse realtà sociali ed economiche in cui esse operano (art. 61, Direttive per il rinnovamento del 3 maggio 1999).
Le Luogotenenze (o Delegazioni Magistrali) sono dotate di una componente soggettiva, costituita dai membri distinti per classi e gradi (art. 5 statuto), ossia da coloro che hanno acquisito lo status di cavaliere e di dama con la procedura di ammissione, i quali perseguono uno scopo comune - quello proprio dell’Ordine nel suo complesso (art. 2 statuto) – tramite un patrimonio dinamico, in continuo divenire, formato dai contributi periodici, dalle oblazioni, dalle altre entità valoriali pervenute a seguito delle iniziative promosse - si tratta di somme periodicamente rimesse agli organi centrali, detratte le spese di gestione (art. 39, n. 2, statuto) - e dai beni mobili destinati ad arredamento.
Sul piano giuridico, questa architettura porta a raffigurare le Luogotenenze (o le Delegazioni Magistrali) come organizzazioni autonome, responsabili della loro amministrazione e gestione finanziaria (art. 39, n. 1, statuto), sia pure necessariamente dipendenti dall’Ordine nella sua unitarietà di persona giuridica, ossia quali centri di imputazione dotati di una propria soggettività (imperfetta), che consente loro, tra l’altro, di chiedere e ottenere un proprio codice fiscale e di assumere una propria posizione contrattuale, attiva e passiva, in numerosi rapporti (contratti di locazione o di comodato gratuito per il locale adibito a sede; contratti di lavoro per eventuali dipendenti; contratti di lavoro autonomo; contratti per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria della sede; contratti di conto corrente bancario o postale; contratti per le utenze di luce, gas, telefono, internet, acqua; posizione passiva in ordine alla Tari e agli altri servizi locali), malgrado la persistenza del rapporto di dipendenza.

4. La Sezione è un’organizzazione locale di secondo livello, direttamente dipendente dalla singola Luogotenenza (o Delegazione Magistrale) nella cui circoscrizione territoriale è ubicata (art. 36 statuto).
Dal punto di vista della struttura del territorio, perciò, ogni Sezione identifica un sub territorio all’interno di ciascuna Luogotenenza (o Delegazione Magistrale), posto che la circoscrizione territoriale della singola Luogotenenza (o Delegazione Magistrale) può essere suddivisa in sotto circoscrizioni territoriali dipendenti, denominate appunto Sezioni (art. 43, n. 1, statuto).
Parafrasando la norma statutaria in materia di giurisdizione territoriale delle Luogotenenze (o Delegazioni Magistrali) (art. 37, n. 1, statuto), può ragionevolmente argomentarsi che, al pari di ogni Luogotenenza (o Delegazione Magistrale), anche ciascuna Sezione è dotata di una propria giurisdizione territoriale, sia pure interna al territorio della Luogotenenza (o Delegazione Magistrale) di afferenza.
Ciascuna Sezione, nei limiti della propria competenza territoriale, può organizzare e svolgere attività in conformità agli scopi dell’Ordine, in stretta sinergia con la relativa Luogotenenza (o Delegazione Magistrale), come si desume dalla circostanza che la relazione annuale sulle attività tenute nell’ambito del territorio della Luogotenenza (o Delegazione Magistrale), unitamente al rapporto particolareggiato sulla gestione finanziaria e amministrativa, che il Luogotenente (o il Delegato Magistrale) è tenuto ad inviare al Cardinale Gran Maestro e al Gran Magistero, deve fare menzione pure delle attività svolte dalle Sezioni dipendenti (art. 37, n. 5, statuto).
Anche le Sezioni, al pari delle Luogotenenze (o Delegazioni Magistrali) (v. sub § 3), hanno i loro membri - i cavalieri e le dame di Sezione -, che perseguono lo scopo dell’Ordine (art. 2 statuto) tramite un patrimonio fluttuante costituito, oltre che dai beni mobili destinati ad arredamento della sede, dalle somme pervenute dalle iniziative locali, dalle oblazioni e dai contributi periodici, rimessi alla Luogotenenza (o Delegazione Magistrale) di appartenenza e da questa versati agli organi centrali.
Alla luce delle fonti statutarie, può concludersi che le Sezioni sono organizzazioni periferiche dell’Ordine, vale a dire organizzazioni locali, dipendenti dalle Luogotenenze (o Delegazioni Magistrali), fornite di una loro specifica circoscrizione territoriale, nell’ambito del territorio della singola Luogotenenza (o Delegazione Magistrale), istituite, su proposta del Luogotenente (o del Delegato Magistrale), dal Cardinale Gran Maestro, sentito il parere della Presidenza del Gran Magistero (art. 43, n. 3, statuto) e dirette da un cavaliere laico, avente la qualifica di Preside, nominato dal Luogotenente (o Delegato Magistrale) d’intesa con il Gran Priore di Luogotenenza (o di Delegazione Magistrale), sentito il parere del Consiglio di Luogotenenza (o di Delegazione Magistrale), con il consenso preventivo della Presidenza del Gran Magistero (art. 44, n. 1, statuto).
In sintesi, le Sezioni hanno natura di organizzazioni locali dell’Ordine, dipendenti dalle Luogotenenze (o Delegazioni Magistrali), dirette da un responsabile locale - il Preside – e dotate di una sede, di un territorio di competenza (artt. 36 e 43, n. 1, statuto), di una struttura organizzativa e di specifici organi statutari [il Preside (art. 44, n. 1, statuto); il Consiglio di Sezione (art. 46 statuto); il Priore di Sezione (art. 45 statuto)].
I predetti requisiti consentono di configurare le Sezioni come centri di imputazione giuridica di situazioni soggettive, attive e passive, autonome da quelle imputabili alle Luogotenenze (o Delegazioni Magistrali), ma coordinate ad esse, con capacità di svolgere attività funzionali agli scopi dell’Ordine, di assumere inerenti posizioni contrattuali e, dunque, con l’idoneità a dotarsi di un proprio codice fiscale e di un proprio conto corrente dedicato, come da prassi ormai diffusa.

5. La Delegazione è un’organizzazione periferica che rientra tra le organizzazioni locali di ultimo livello in cui si articola la vita dell’Ordine nelle singole realtà statali (art. 36 statuto).
Il regime delle norme statutarie - oltre alle Delegazioni Magistrali, funzionalmente assimilate alle Luogotenenze, ma ad esse alternative (artt. 36 e 37, n. 1, statuto) (v. sub §§ 2 e 3) - conosce due tipi differenti di Delegazioni locali: le Delegazioni locali appartenenti alla Sezione (artt. 36 e 43 statuto) e le Delegazioni locali dirette (art. 43, n. 2, statuto); le prime sono sub strutture territoriali appartenenti alle singole Sezioni (art. 43, n. 4, statuto), quali loro suddivisioni territoriali (art. 43, n. 1, statuto), che possono essere istituite, su proposta del Luogotenente (o Delegato Magistrale) d’intesa con il Preside di Sezione, dal Cardinale Gran Maestro, sentito il parere della Presidenza del Gran Magistero (art. 43, n. 4, statuto); le seconde sono strutture territoriali direttamente dipendenti dalla Luogotenenza (o Delegazione Magistrale) (art. 43, n. 2, statuto), che possono essere istituite, su proposta del Luogotenente (o Delegato Magistrale), dal Cardinale Gran Maestro, sentito il parere della Presidenza del Gran Magistero (art. 43, n. 3, statuto).
In breve, per effetto della struttura gerarchica del potere di governo dell’Ordine, le Delegazioni locali interne al territorio della singola Sezione sono organizzazioni periferiche direttamente dipendenti da quella Sezione e indirettamente dipendenti dalla Luogotenenza (o Delegazione Magistrale) da cui dipende la Sezione stessa; le Delegazioni locali esterne al territorio di una Sezione sono organizzazioni periferiche che dipendono direttamente dalla Luogotenenza (o Delegazione Magistrale) di appartenenza (art. 43 statuto).
In ogni caso, entrambe le tipologie di Delegazioni periferiche costituiscono organizzazioni locali dipendenti, ma che godono di una certa autonomia, come dimostra l’assunto che hanno un loro responsabile locale - il Delegato – e che sono dotate di una sede operativa, di un territorio di competenza (artt. 36 e 43, n. 1, statuto), di una struttura organizzativa e di specifici organi statutari [il Delegato (art. 44, n. 1, statuto); il Consiglio di Delegazione (art. 46 statuto); il Priore di Delegazione (art. 45 statuto)].
Come accade per le Sezioni (v. sub § 4), pure le Delegazioni Locali hanno i loro membri - i cavalieri e le dame di Delegazione -, che perseguono lo scopo dell’Ordine tramite un patrimonio dinamico, costituito, oltre che dai beni mobili destinati ad arredamento della sede, dalle somme pervenute dalle iniziative locali, dalle oblazioni e dai contributi periodici, rimessi - direttamente o tramite la Sezione - alla Luogotenenza (o Delegazione Magistrale) di appartenenza e da questa versati agli organi centrali.
Gli anzidetti requisiti rendono plausibile la raffigurazione delle Delegazioni locali come centri di imputazione di situazioni giuridiche autonome da quelle imputabili alle Sezioni e alle Luogotenenze (o Delegazioni Magistrali). Tuttavia, le Delegazioni locali, quali centri di imputazione giuridica, sono gerarchicamente sottoposte alle organizzazioni periferiche di grado superiore, alle quali devono necessariamente coordinarsi.
Ne consegue il riconoscimento - ad entrambi i tipi di Delegazione locale - della capacità di organizzare e svolgere attività locali, funzionali agli scopi dell’Ordine, di assumere posizioni contrattuali e, prioritariamente, di dotarsi di un proprio codice fiscale e di un proprio conto corrente dedicato.

*Prof. Notaio Ferdinando Parente – Ordinario di Diritto Privato dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Luogotenente per l’Italia Meridionale Adriatica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme


Autore: S.E.Gr.Uff. Prof. Notaio Ferdinando Parente